L’articolo 1 del DL 663/1979 prevede che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’Inps le indennità[1], ponendo successivamente a conguaglio l’importo di detti trattamenti con i contributi e le altre somme dovuti all’Inps, fatte salve le fattispecie di pagamento diretto previste al comma 6 del medesimo articolo 1 dello stesso Decreto.
La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo cosiddetti saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.
L’Inps, con il messaggio 2909 del 30 agosto 2024, precisa che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione. Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’Inps dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.
Inps inoltre precisa le ipotesi in cui avviene il pagamento diretto:
– datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;
– azienda ancora attiva rifiuta espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;
– Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;
– l’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;
– l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con un datore di lavoro la cui attività è stata successivamente cessata;
– aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione, mancando la previsione del Ccnl.
Allorché ricorrano questi casi e laddove il lavoratore abbia presentato l’apposita istanza, Inps verificherà l’effettuazione di eventuali conguagli da parte del datore, prima di procedere al pagamento della prestazione, al netto delle anticipazioni eventualmente già effettuate dal datore di lavoro.
[1] Indennità di malattia, maternità, permessi legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, co. 5 Dlgs 151/2001