21 Ottobre 2024
Controlli a distanza – Richiesta di autorizzazione all’installazione | ADLABOR
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.
Segnaliamo in particolare che:
- solo il datore di lavoro può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
- non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti qualora l’istante sia soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con quest’ultimo;
- tali sistemi, per essere autorizzati, devono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale.
Cogliamo inoltre l’occasione per rammentare che:
- l’articolo 4 della legge 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) è stato riformato dal c.d. “Jobs Act” (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015)
- gli impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza possono essere utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Perché la loro installazione e il loro utilizzo siano legittimi è necessario che vi sia o un accordo sindacale circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature (accordo stipulato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con le RSA o le RSU o con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale), oppure, in mancanza di accordo, una preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero del Lavoro (a seconda delle dimensioni dell’azienda);
- circa i controlli a distanza effettuati sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per eseguire le proprie mansioni e sugli strumenti di rilevazione degli accessi e delle presenze questi sono legittimi purchè: a) i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo; b) sia rispettata la normativa in materia di privacy. L’inosservanza di anche solo una delle due condizioni indicate, rende illegittimo l’utilizzo delle informazioni ai fini, ad esempio, di un procedimento disciplinare e, quindi, anche di un licenziamento.