Il distacco di personale col rimborso del solo costo non era assoggettato ad Iva.
La legge 166/2024, art. 16 ter, di attuazione degli obblighi derivanti dagli atti dell’Unione Europea ha, tra l’altro, stabilito che i prestiti o distacchi di personale, stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono essere assoggettati ad Iva. Sono fatti salvi i distacchi con rimborso al puro costo del personale distaccato, che non siano stati soggetti ad Iva.