14 Gennaio 2025
Collegato Lavoro: tutte le novità in vigore dal 12 gennaio 2025 | ADLABOR
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), diventano operative, dal 12 gennaio 2025, numerose novità riguardanti i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro conclusione.
In estrema sintesi, le novità riguardano:
Il contratto di somministrazione:
- Durata massima: nel computo della durata massima dei rapporti di lavoro a termine (con contratto a tempo determinato diretto e somministrazione a termine) vanno considerati anche le missioni a termine effettuate dai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro;
- Limite quantitativo: non rientrano nei limiti quantitativi di utilizzo dei lavoratori in somministrazione a termine i soggetti assunti: a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n. 179 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo per le società già costituite; c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) qualora si tratta di lavoratori di età superiore a 50 anni; g) dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; h) disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; i) abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (lav. svantaggiato); l) non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (lav. svantaggiato); m) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico (lav. svantaggiato); n) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (lav. svantaggiato); o) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile (lav. svantaggiato).
- Obbligo della causale: nei contratti di somministrazione a termine non è obbligatoria la causale, anche quando il contratto abbia una durata superiore ai 12 mesi, qualora il lavoratore somministrato sia: a) un disoccupato che gode da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di un ammortizzatore sociale; b) privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; c) abbia un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; d) non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; e) abbia superato i 50 anni di età; f) sia adulto che vive solo con una o più persone a carico; g) sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; h) appartenga a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbia la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Il contratto a tempo determinato:
- Periodo di prova: il periodo di prova nei contratti a termine non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene previsto anche un limite minimo e un limite massimo in base alla durata del contratto di lavoro. Queste le specifiche: a) nei rapporti fino a 6 mesi: da un minimo 2 a un massimo 15 giorni di prova; b) nei rapporti superiori a 6 mesi e fino a 12 mesi: il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni; c) nei rapporti di durata pari o superiore a 12 mesi si applica il periodo di prova previsto dal CCNL per i contratti a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva può prevedere una durata più favorevole;
- Attività stagionale: viene predisposta una interpretazione autentica per quanto riguarda le esclusioni alla regola del cd. “stop and go”, prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, sono considerate attività stagionali, e come tali escluse dalla regola che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine: a) le attività stagionali indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963; b) le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51, del decreto legislativo 81 del 2015.
Lavoro Agile:
la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro dovrà essere effettuata:
- entro 5 giorni dalla data di avvio dello smart working;
- entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Apprendistato di primo livello:
successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
- apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
Dimissioni presunte per assenza ingiustificata:
in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, ovvero in mancanza di una previsione del CCNL, superiore a 15 giorni:
- il datore di lavoro: a) comunica l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, che potrà verificare la veridicità delle informazioni ricevute; b) risolve il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore; c) effettua la comunicazione obbligatoria di risoluzione al Centro per l’Impiego, indicando “dimissioni volontarie”;
- la comunicazione all’ITL andrà fatta, una volta appurata l’assenza ingiustificata, il giorno successivo al termine previsto dal CCNL ovvero al 16° giorno e dovrà contenere: a) i dati anagrafici del lavoratore; b) l’indirizzo del lavoratore, conosciuto dall’azienda; c) eventuali altri recapiti, sempre conosciuti dall’azienda (telefono, e-mail), in modo che l’ITL possa contattare il lavoratore; d) il primo giorno di assenza (dies a quo); e) il conteggio dei successivi giorni di assenza; f) la specifica circa la mancata autorizzazione ad assentarsi dal posto di lavoro.
Contributi previdenziali e assicurativi:
Dilazione del pagamento dei debiti: l’INPS e l’INAIL potranno consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili. Per l’operatività sarà necessario attendere apposito decreto del Ministero del lavoro
Visite mediche:
per ripresa lavoro dopo assenza superiore a 60 gg:
- l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente;
- qualora il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, è comunque tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
preventiva e preassuntiva:
- la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva. Quindi la visita medica preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva
- il medico competente può tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione.
Ammortizzatori Sociali
- sospensione: prevista per le giornate di lavoro subordinato o di lavoro autonomo svolte durante il periodo di integrazione salariale;
- decadenza: il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Le comunicazioni telematiche previste dalla legge assolvono l’obbligo del lavoratore.
Viene precisato che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva. Quindi la visita medica preassuntiva costituisce una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva.