17 Marzo 2025
Tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili INAIL – Variazione | ADLABOR
Tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili INAIL – Variazione | ADLABOR
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 22 del 14 marzo 2025, con la quale comunica che a decorrere dal 12 marzo 2025, variano i tassi di interesse.
Segnaliamo in particolare che:
- per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori: i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,65%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
- per la determinazione delle sanzioni civili: a decorrere dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione è pari all’8,15%. Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a decorrere dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione è pari al 2,65%. In caso di evasione, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari all’8,15% (2,65% + 5,5%). Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 12 marzo 2025, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari al 10,15% (2,65% +7,5%).
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.03.circolare-inail-22-del-14-marzo-2025.html