08 Aprile 2025
Startup green e digital – Incentivi | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto-Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95). Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), nel definire i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso e specificamente, per ottenere il beneficio, ritiene rilevanti:
- i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa;
- la media della domanda di lavoro;
- i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.
Inoltre, il provvedimento prevede due tipologie di contributi:
- il primo, dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028;
- il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail.
Infine, il decreto:
- riserva l’incentivo alle sole piccole imprese;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato;
- precisa che l’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.