11 Aprile 2025

Attività economiche ATECO – Nuova classificazione | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, informa che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 (consultabile sul sito dell’ISTAT https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria: i contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Comunicazione del nuovo codice attività: a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa  messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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