In particolare, l’accordo ha:
– disciplinato i criteri di misurazione della rappresentanza non solo per le organizzazioni sindacali, ma anche per la parte datoriale, per arginare il “dumping” contrattuale;
– ribadito la centralità del contratto nazionale, sebbene sia stato evidenziato come questo può essere affiancato dal contratto aziendale o territoriale che può in parte modificarlo.Nello specifico il contratto nazionale deve potersi anche adeguare a esigenze specifiche individuate in azienda e quindi, si potranno definire, con accordi aziendali o territoriali, modifiche e/o deroghe di norme e istituti, anche economici, previsti dallo stesso Contratto Nazionale;
– affermato che non ci sono automatismi per gli aumenti, ma si fa riferimento agli andamenti dei settori e ai risultati della trattativa.
Per consultare il testo dell’Accordo interconfederale del 24.11.2016 clicca qui: http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Accordo+Interconfederale.pdf/7630c34a-7a89-4fda-a40e-1757d13666e8