Per quanto attiene alla CIGS è stato precisato che:
a) la domanda di concessione deve essere presentata con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale;
b) In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima.
Il Ministero del Lavoro, con riferimento ai contratti di solidarietà espansiva, ha fornito chiarimenti operativi anche in merito a:
Per consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 31/2016 clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Circolare%2031-2016.pdf