13 Settembre 2016
Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario Confcommercio
È stato sottoscritto il 21 luglio 2016 l’accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio).
I punti salienti dell’accordo sono, in sintesi, seguenti:
- Malattia: il periodo di conservazione del posto di lavoro passa dai dodici mesi della precedente normativa a 240 giorni (8 mesi) nell’arco di un anno solare (per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso). In caso di malattie di particolare gravità idoneamente e periodicamente documentate, su richiesta del dirigente, il periodo potrà essere prolungato fino ad ulteriori 180 giorni (6 mesi). Durante detti periodi verrà corrisposta al dirigente l’intera retribuzione. La nuova disciplina entra in vigore dal 21 luglio 2016
- Formazione: viene istituito un Centro di Formazione del Management del Terziario (CFMT) che offrirà alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento professionale a titolo gratuito per i dirigenti;
- Indennità supplementare in caso di licenziamento ingiustificato: la misura dell’indennità viene fissata da 4 ad 8 mensilità per dirigenti con anzianità aziendale fino a 4 anni; da 6 a 12 mensilità per dirigenti con anzianità aziendale da 4 a 6 anni; da 8 a 14 mensilità per dirigenti con anzianità aziendale da 6 a 10 anni; da 10 a 16 mensilità per dirigenti con anzianità aziendale da 10 a 15 anni; da 12 a 18 mensilità per dirigenti con anzianità aziendale oltre i 15 anni. Inoltre, per i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 12 anni e con un’età anagrafica compresa tra 50 e 55 anni compiuti l’indennità è automaticamente incrementata di ulteriori 4 mensilità; con un’età anagrafica compresa tra 56 e 61 anni compiuti l’indennità è automaticamente incrementata di ulteriori 5 mensilità; con un’età anagrafica superiore a 61 anni, l’indennità è automaticamente incrementata di ulteriori 6 mensilità (ai fini del calcolo della mensilità saranno computate le retribuzioni lorde fisse -comprese quelle in natura assoggettate fiscalmente-, la media triennale delle retribuzioni variabili ed i ratei delle mensilità supplementari);
- Periodo di preavviso in caso di licenziamento non per giusta causa: i periodi diventano di 6 mesi fino a 4 anni di anzianità di servizio; di 8 mesi da 4 fino a 10 anni di anzianità di servizio; di 10 mesi da 10 fino a 15 anni di anzianità di servizio; di 12 mesi oltre i 15 anni di anzianità di servizio (per anzianità di servizio si intende quella prestata in azienda in qualsiasi qualifica. (tal norma decorre dal 1 settembre 2016)
- Voucher per outplacement: in caso di licenziamento non per giusta causa o di risoluzione consensuale, sui richiesta del dirigente l’azienda liquiderà alla società di outplacement individuata d’intesa con il dirigente una somma pari a 5.000 euro netti (non monetizzabili) da utilizzare entro 12 mesi dalla data di interruzione del rapporto i lavoro.
- Previdenza complementare: il contributo ordinario per il Fondo Mario Negri a carico delle aziende sarà incrementato all’11,88% dal 1° gennaio 2016; al 12.11% dal 1° gennaio 2017; al 12.35% dal 1° gennaio 2018. Il contributo integrativo per il Fondo Mario Negri a carico delle aziende sarà incrementato all’1,99% dal 1° gennaio 2015; all’2,03% dal 1° gennaio 2016; al 2.07% dal 1° gennaio 2017; al 2,11% dal 1° gennaio 2018.
- Assistenza sanitaria integrativa: il contributo a carico delle aziende sarà incrementato al 2,51% dal 1° gennaio 2016; al 2,56% dal 1° gennaio 2018;
- Incrementi retributivi: salvo clausole di assorbibilità, i minimi contrattuali saranno incrementati di 80 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2017; di 100 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2018; di 170 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2019.
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