Dopo aver ricordato “che la funzione primaria del contratto di solidarietà difensivo consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che va contemperata con la possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative“, il Ministero, in base ad una interpretazione estensiva di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 94033/2016, che prevede la possibilità “di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà“, ritiene legittima l’assunzione di lavoratori in aziende con contratti di solidarietà difensiva nel caso in cui eventuali esigenze di maggior lavoro “possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale“.
Il Ministero, nella citata risposta ad interpello 21/2016, afferma inoltre che “è possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato, sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge“, requisiti che, in estrema sintesi, sono:
La posizione del Ministero conferma la linea già espressa con risposta ad interpello n. 14/2016 a proposito della trasformazione di rapporti di lavoro part-time in full time in aziende con in atto contratti di solidarietà difensiva
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