Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. (vedi nostre news dell’11 luglio, 13 giugno e 17 maggio 2016).
In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del Decreto 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie); Il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato.
Egli dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito).
In questo caso il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.
L’attività di deposito del contratto può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge n. 12/1979, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Esemplificando: consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti.
Inoltre a partire dall’8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità.
In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.
Infine il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l’upload del contratto, il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente; Il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.
Per ogni chiarimento concernente l’accesso alle informazioni è possibile inviare un’e-mail alla casella istituzionale: [email protected], indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.
Nota Bene
Per mero errore materiale, nella Nota direttoriale 4274/2016 la frase “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8“, contenuta nel 2° paragrafo di pagina 2, è da intendersi “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9“. (http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/errata-corrige-nota-direttoriale-22-luglio-2016-prot-n-33-4274.aspx/)
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