15 Giugno 2016
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità
L’Inps, con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce precisazioni normative ed indicazioni operative per il godimento dell’incentivo, decorrente dal 1° gennaio 2016, per l’assunzione di lavoratori con disabilità ex art. 13, Legge n. 68/1999 modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Segnalando che, a seguito delle modifiche sopra accennate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS, e che la richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche, evidenziamo in particolare:
- Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: sono tutti quelli privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, nonché enti pubblici economici;
- Lavoratori per i quali spetta l’incentivo: lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (in casi particolari, pari o superiore al 67%) e lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Rapporti di lavoro incentivati: assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016, anche nei rapporti di somministrazione. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto- anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi;
- Misura e durata dell’incentivo: la misura dell’incentivo è variabile, in funzione della gravità della disabilità, ed è compresa tra il 35% ed il 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Anche la durata dell’incentivo è variabile, in funzione del tipo di lavoratori e del tipo di contratto, andando da un massimo di 36 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (60 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica) a 12 mesi nei contratti a tempo determinato, sempre per i soli lavoratori con disabilità intellettiva e psichica);
- Condizioni di spettanza dell’incentivo: il datore di lavoro deve aver ottemperato a tutti gli obblighi contributivi, alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale. Le assunzioni o le trasformazioni di rapporto debbono realizzare l’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.
- L’incentivo non spetta se le assunzioni o le trasformazioni di rapporti di lavoro:
– rientrano negli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 (collocamento dei disabili);
– beneficiano già di altre agevolazioni
– violano il diritto di precedenza;
– sono effettuate da aziende in CIG (salviicasiincuil’assunzione,latrasformazioneolasomministrazionesianofinalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o daimpiegareinunitàproduttivediversedaquelleinteressatedallasospensione) o che, nei sei mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti collettivi (riguarda anche le aziende con sostanziale coincidenzadegliassettiproprietari o di sussistenza di rapporti di controllo).
Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.
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