Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto interministeriale 7 aprile 2016, recante la disciplina sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).Destinatari
Destinatari della norma sono i lavoratori:
– del settore privato;
– in forza con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno;
– in possesso di un requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia pari a 20 anni di contributi;
– che matureranno il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi mentre per le lavoratrici 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) entro il 31 dicembre 2018.
Condizioni per usufruire del beneficio
Per accedere al beneficio il lavoratore interessato deve:
a) richiedere all’INPS la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo (20 anni di anzianità contributiva già posseduti al momento della stipula dell’accordo) e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (donne: compimento di 65 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016 e 2017 e di 66 anni e 7 mesi di età entro l’anno 2018; uomini: compimento di 66 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016, 2017 e 2018. Ciò significa che possono essere interessati quei lavoratori che al mese di aprile 2016 hanno un’età non inferiore a 63 anni ed 11 mesi). Tale richiesta può essere presentata:
– per via telematica se è in possesso del PIN;
– rivolgendosi ad un patronato;
– recandosi presso uno sportello dell’Istituto;
b) stipulare con il datore di lavoro, dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”,con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40% ed il 60% e con durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario;
c) attendere che la Direzione Territoriale del Lavoro (alla quale il datore di lavoro trasmette copia del contratto) rilasci il nulla osta entro cinque giorni dalla data di ricezione del contratto (decorso tale termine senza comunicazioni della DTL, il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato);
d) attendere che l’INPS (alla quale il datore di lavoro ha inviato telematicamente istanza con allegati il provvedimento di autorizzazione della DTL -o copia della richiesta, se la DTL non ha risposto-, l’attestato di possesso del requisito contributivo di cui al punto a) e le informazioni sulla stima dell’onere del beneficio della contribuzione figurativa), comunichi entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell’istanza telematica l’accoglimento dell’istanza stessa.
Vantaggi per il lavoratore
a) Retributivi: percepire, in aggiunta alla retribuzione relativa al minor orario di lavoro prestato, una somma netta (tale somma, viene precisato nel decreto, non concorre alla formazione del reddito, è omnicomprensiva e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro che quest’ultimo avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione relativa alla differenza fra l’orario di lavoro full-time e l’orario di lavoro part-time.
b) Contributivi: fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia verrà riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Vantaggi per il datore di lavoro
a) Certezza della risoluzione del rapporto, in quanto nell’accordo di trasformazione da ful-time a part-time, deve essere indicata la data di cessazione del rapporto stesso.
b) Riduzione del costo del lavoro (anche se a fronte di una riduzione della prestazione lavorativa).
Risorse
Le risorse stanziate per la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata sono state così ripartite:
– 60 milioni di euro per il 2016;
– 120 milioni di euro per il 2017;
– 60 milioni di euro per il 2018.
Per consultare il decreto clicca qui
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/04/Decreto-Interministeriale-13-aprile-2016-incentivi-passaggio-part-time-prossimita-pensionamento.pdf