L’Inps, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che:
La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.
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