L’Ente previdenziale, dopo avere preliminarmente ribadito che le norme in tema di prestazioni di lavoro accessorio non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a tale tipologia di lavoro, ha affermato che il lavoro accessorio risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, precisando che il solo limite è rappresentato dal valore economico della prestazione lavorativa, come previsto dall’art 48 del D.lgs. 81/2015 (si veda lo schema sinottico sul sito www.adlabor.it, raggiungibile dal seguente link: http://www.adlabor.it/Contenuti.aspx?Tipologia=3&Argomento=27&Contenuto=3360&Livello=1.).
Secondo l’INPS, gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell’instaurazione dei rapporti di lavoro accessorio, consistono, anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo, nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa medesima.
Inoltre l’INPS, per quanto riguarda il lavoro accessorio nel settore dello spettacolo, ritiene sia escluso l’obbligo del datore di lavoro di fare richiesta del certificato di agibilità (documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, etc., in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi).
Per l’INPS – fermo restando che l’obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla predetta comunicazione di inizio attività.
Per consultare il Messaggio n. 311/2016 dell’INPS, clicca qui: