05 Gennaio 2016
Nuove assunzioni a tempo indeterminato 2016 – Esonero contributivo
I commi dal 178 al 181 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
L’esonero contributivo:
a) e’ riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande
b) è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
c) non spetta per le assunzioni di lavoratori:
- che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- che hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro negli ultimi 3 mesi del 2015. Il divieto riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.
d) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
e) in caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.