In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dall’art. 51, co. 1 del TUIR.
Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte nell’ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni).
Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempre ché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo:
– alla percorrenza;
– al tipo di automezzo usato dal dipendente;
– al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
L’Agenzia precisa inoltre che, se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta:
– inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile;
– maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile.
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