Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni recate dal provvedimento normativo di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 148/2015), con particolare riferimento alla cessazione d’attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
La circolare, che integra la precedente n. 24/2015 (vedi nostra news del 6 ottobre 2015), con la quale il Ministero forniva prime indicazioni e chiarimenti operativi in tema di ammortizzatori sociali, interviene sul campo d’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, la causale d’intervento per crisi aziendale (con riferimento alla cessazione d’attività) e in merito alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
In particolare:
– con riferimento alle crisi aziendali, viene precisato che per l’unità produttiva cessata i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
– circa la presentazione delle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 148/2015 (24 settembre 2015) e relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto, si applicheranno le disposizioni relative alla normativa previgente soltanto se la domanda relativa al primo a anno di intervento era stata presentata entro il 23 settembre 2015.
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