In particolare, viene evidenziato che i limite di compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre). Rimane fissato il limite di 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.
Le disposizioni si applicano anche in agricoltura, ma soltanto in casi specifici.
Viene, altresì, confermata e resa strutturale (ex art. 48, comma 2 D.Lgs 81/2015), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro netti di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015).
Un’importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o piè carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.
In attesa dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 81/2015, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro (nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL).
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