L’Inps, con circolare 17 luglio 2015 n. 139, fornisce istruzioni circa le nuove modalità di fruizione del congedo parentale, così come previsto dall’art. 32 del D.Lgs 151/2001 (T.U. maternità/paternità) modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 80/2015.
Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità
Ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente, anche in caso di adozione, ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non piè 8 anni, come previsto in precedenza)
Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo
Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori, anche in caso di adozione, è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non piè fino al 3° anno), un’indennità pari al 30 % della retribuzione, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
È possibile percepire l’indennità del 30% per i periodi di congedo parentale fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (vedi circolare Inps n. 78 del 16 aprile 2015).
L’ indennità è a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro e poi recuperata da quest’ultimo attraverso il sistema del conguaglio.
Contribuzione figurativa del congedo parentale
La fruizione del congedo parentale è coperta da contribuzione figurativa fino ai 12 anni del figlio (anche per i periodi non indennizzati).
Rammentiamo che la durata massima del congedo è pari a:
Presentazione della domanda
Le domande di congedo parentale, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica, tranne quelle dal 26 giugno al 31 luglio 2015, per le quali è necessaria la modalità cartacea (vedi messaggio Inps n. 4576 del 6 luglio 2015).
Le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015
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