06 Luglio 2015
NASPI – Contributi di finanziamento
L’INPS, con messaggio 30 giugno 2015 n. 4441, fornisce indicazioni circa la misura dei contributi di finanziamento sulla NASpI, nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal D.lgs 22/2015. Per il finanziamento della prestazione, che sostituisce ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, rimandando alla circolare n. 94/2015 per gli aspetti di carattere normativo.
In sostanza, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto per l’ASpI dall’articolo 2 della legge 92/12, con conferma dei seguenti valori:
- contributo ordinario: 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978), salvo eventuali riduzioni previste per legge nonché i progressivi adeguamenti per talune categorie di lavoratori (ad esempio: il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato);
- contributo addizionale: 1,40% della retribuzione imponibile (il contributo è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;dei lavoratori dipendenti con contratto a termine delle pubbliche amministrazioni;degli apprendisti; dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (solo fino al 31 dicembre 2015 per quelle definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011). Sempre con riguardo al contributo addizionale se ne prevede la restituzione al datore di lavoro nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato (art. 2, c. 30 L. 92/2012). Con riferimento alle trasformazioni – stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno 2015, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell’esonero contributivo ex art. 1, co 118 e seguenti, L. 190/2014 (di importo massimo annuo pari ad euro 8.060), ove spettante;
- contributo sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato: per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate da maggio 2015, la soglia annuale del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo (riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi) è di € 1.469,85. Fino al 31 dicembre 2015 non sussiste tale obbligo contributivo per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; per l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili dovute a completamento delle attività e chiusura del cantiere e per le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono ovviamente esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.
L’Inps conferma infine che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo (50% dell’indennita’ mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in trattamento ASpI o NASpI), in favore dei datori di lavoro che, nel rispetto della disciplina comunitaria, assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI). Evidenziamo però che detto beneficio non compete per quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultima.
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