03 Febbraio 2015
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
L’INPS, con circolare 29 gennaio 2015 n. 17, ha fornito alcune le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti, relativo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’evidenziare subito che alla data odierna non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo, relativo all’introduzione del nuovo tipo di rapporto, per cui non è ancora possibile instaurarlo, riteniamo comunque utile illustrare i punti piè significativi della circolare e cioè:
- Datori di lavoro interessati: solo quelli privati, anche non imprenditori, che operano in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale;
- Lavoratori interessati: solo quelli che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’INPS estende il beneficio anche ai dirigenti (mentre la bozza di decreto attuativo, all’art. 1, lo prevede espressamente solo per operai, impiegati e quadri);
- Tipo di contratti con esonero contributivo: solo quelli a tempo indeterminato a tutele crescenti. Sono esclusi i contratti di apprendistato (ai quali però si pensa di estendere il beneficio, modificando l’attuale normativa), i contratti di lavoro domestico e, per l’INPS, anche quelli di lavoro intermittente (“a chiamata”). La circolare estende invece il beneficio alle nuove assunzioni con contratto di lavoro ripartito (“job sharing”) purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Per l’INPS inoltre è possibile il cumulo di benefici nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori disabili ex’art. 13, legge n. 68/1999, di giovani genitori ex decreto del Ministro della gioventè 19 novembre 2010, di beneficiari del trattamento Aspi, di giovani rientranti nel “Programma Garanzia Giovani” e di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014;
- Durata dell’esonero contributivo: la durata è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire esclusivamente nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- Misura dell’esonero contributivo: L’esonero contributivo, che non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua, è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’ eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, del contributo, ove dovuto, al fondo di garanzia per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR e del contributo, ove dovuto, ai fondi di previdenza integrativa. L’ammontare dell’esonero va riproporzionato nel caso di assunzioni in corso del mese e per quelle a tempo parziale;
- Esclusioni dall’esonero contributivo: l‘esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza;
- se l’assunzione riguarda lavoratori con professionalità uguali a quelle di lavoratori che sono in cassa integrazione guadagni;
- se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. L’esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale;
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo che deriva da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (tranne, secondo l’INPS, nei casi in cui l’assunzione costituisca una forma di “occupazione stabile” attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure riguardi il collocamento obbligatorio di disabili);
- se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dei contributi;
- se il datore di lavoro non rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
- se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche di apprendistato);
- se il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
- se il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume;
- se l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge (in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).
- Non cumulabilità di benefici economici: l’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, (quali ad esempio quelli per l’assunzione di lavoratori con piè di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree svantaggiate). Il divieto di cumulo è però limitato nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, ex art. 1, d.l. n. 76/2013 e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 legge n. 223/1991.
- Soppressione di benefici contributivi: a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi non potranno piè fruire degli incentivi previsti a tale scopo dall’art. 8, co. 9, della legge 407/1990
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