10 Dicembre 2014
Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato per il 2015
Il comma 90 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 – di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – disciplina il nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato.
Evidenziamo gli aspetti principali della norma, in base ai quali lo sgravio:
- è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate).
- riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Sono però esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo dello sgravio pari a 8.060 euro su base annua;
- non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
- non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ed a quelli per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Non appena il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale provvederemo a darne notizia.