10 Novembre 2014
Licenziamento collettivo – Dirigenti
In base all’art. 16, comma 1, del disegno di legge 1864/2014 che ha recepito la Direttiva Europea 98/59/CE (disegno di legge approvato definitivamente il 21 ottobre 2014, ma ad oggi, 10 novembre 2014, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), in caso di licenziamento collettivo occorrerà tener presente che la legge 223/1991 si applicherà anche ai dirigenti.
In particolare le modifiche prevedono che:
- ai fini del calcolo dei 5 dipendenti (numero che determina l’obbligo di applicare le procedure dei licenziamenti collettivi previste dalla Legge 223/1991), dovranno essere computati anche i dirigenti;
- le imprese che intendano procedere a licenziamenti collettivi in cui siano coinvolti uno o piè dirigenti, sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto anche alle rappresentanze sindacali aziendali dei dirigenti stessi, ove esistenti, ed alle rispettive associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- l’esame congiunto tra le parti previsto dal comma 5 dell’art. 4 della Legge 223/1991 e concernente i dirigenti in esubero sarà effettuato in appositi incontri;
- in caso di violazione delle procedure ex art. 4 o dei criteri di scelta ex art. 5, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento a favore del dirigente di un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, salvo diverse previsioni dei CCNL.