A seguito di quanto previsto dal decreto interministeriale 14 febbraio 2014, che ha disciplinato, per l’anno 2014, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello previsto dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007, l’Inps, facendo seguito alla sua circolare n. 78/2014 (vedi nostra news del 23 giugno 2014), con messaggio 24 ottobre 2014 n. 7978, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo con riferimento agli importi che sono stati corrisposti ai lavoratori nell’anno 2013.
In particolare il messaggio evidenzia i seguenti aspetti:
Vengono inoltre fornite indicazioni operative concernenti:
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Non essendo ancora disponibile sul sito dell’INPS, riportiamo integralmente qui di seguito il testo del messaggio
Messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978
Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha disciplinato, per l’anno 2014, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.
Con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 – alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo – sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 5887 dell’8 luglio 2014 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2013.
Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano, quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
1. Generalità.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti – le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che – per il calcolo dello sgravio – deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
2. Particolarità.
Coesistenza di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione aziendale € 700,00
Premio contrattazione territoriale € 500,00
Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000*2,25%)
Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/€ 700+€ 500) = 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/€ 700+€ 500) = 42%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 98,02 (€ 169*58%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€ 62*58%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 70,98 (€ 169*42%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€ 62*42%)
Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. – intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell’anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
Aziende cessate
Le aziende – autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2013 – che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig); si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS – Gestione ex ENPALS.
Analogamente, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio contributivo per l’anno 2013 che abbiano, nelle more del provvedimento di ammissione, sospeso/cessato l’attività, potranno ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
3. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Inpdap.
Stante l’esclusione esplicita, stabilita dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine all’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lvo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari sono i datori di lavoro iscritti all’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, aventi natura giuridica di “impresa privata” ammesse al beneficio per gli importi corrisposti nell’anno 2013. Per il solo personale che ha mantenuto l’iscrizione originaria ad una delle gestioni ex INPDAP si forniscono di seguito le modalità per il recupero.
Il recupero di quanto spettante deve essere effettuato con il flusso UniEmens (ListaPosPA), utilizzando l’elemento
Si ricorda che per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è così articolato:
– innanzi tutto entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate
– solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio è pari all’8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione CTPS.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non sono oggetto di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita.
4. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals.
Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Si fa, inoltre presente che fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, innanzi tutto, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori” da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l’Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni, con le modalità di cui al successivo par. 6.
Pertanto, in relazione alla generalità dei lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all’1,19% in relazione alle “contribuzioni minori”. Con particolare riferimento ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, si sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera aliquota IVS prevista pari al 25,81% – tab. aliquota R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle “contribuzioni minori”.
Per ciò che riguarda, invece, lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che il medesimo è pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è del 9,89% – tab. aliquota R3 e X3).
Con specifico riferimento alla retribuzione annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si precisa quanto segue:
– con riguardo ai lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2013, a € 99.034,00);
– per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione (pari, per l’anno 2013, a € 721,96) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;
– con riferimento, infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l’anno 2013 a € 317,42) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312.
Sul piano operativo, le imprese ammesse allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o piè mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
A tal fine l’Istituto provvederà tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine di reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della contribuzione versata in eccesso. Con apposito messaggio PEI, verranno fornite agli Uffici le istruzioni operative in merito.
Detta compensazione, da effettuarsi mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza, come innanzi specificato al par. 2.
5. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.
6. Istruzioni operative.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende – diverse dai datori di lavoro agricoli – autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
7. Modalità di recupero.
7.1 Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale |
Contrattazione territoriale |
||
L924 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L. |
L926 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L |
. |
|
L925 Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore |
L927 Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
7.2 Restituzione quote eccedenti.
Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” – avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” – da valorizzare nell’Elemento
Le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
7.3 Datori di lavoro agricoli.
Per le aziende agricole con dipendenti, relativamente agli adempimenti a carico delle aziende e a carico delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009.
Allegato
Modello per la presentazione dell’istanza di sgravio
Omissis