Con la pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro, in data 2 ottobre 2014, del Decreto direttoriale 8 agosto 2014, il progetto Garanzia Giovani diventa operativo.
In attesa che sia completato – in collaborazione con il Ministero del lavoro – il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, l’Inps fornisce con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l’inoltro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo.
La circolare fornisce in particolare indicazioni circa:
– Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo: l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori;
– Lavoratori per i quali spetta l’incentivo: L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che si siano registrati al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.garanziagiovani.gov.it. Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– Rapporti incentivati: l’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), nonché anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
– Misura e fruizione dell’incentivo: l’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso e va da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 6.000. L’incentivo è riconosciuto per tutte le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul portale del Ministero del lavoro, quindi dal 3 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante, che sarà fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli), con le modalità che verranno illustrate con separato messaggio;
– Condizioni di spettanza dell’incentivo: l’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.
– Procedimento di ammissione all’incentivo: Il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, nonchè la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Per consultare la circolare, clicca qui