In risposta ad alcuni quesiti relativi alla possibilità che il lavoratore, assente per malattia, faccia rientro anticipato in azienda, l’Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, ricordando che l’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e che l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute, ha precisato che, per mettere in grado il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Rammentiamo inoltre che, in base all’art. 41, comma e-ter) del D.Lgs. 81/2008, in caso di rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico competente, opportunamente informato dal datore di lavoro, è tenuto a sottoporre il lavoratore a specifica visita medica prima della riammissione al lavoro.
Per consultare il messaggio clicca qui