Il Ministero del lavoro, con circolare 11 settembre 2014 n. 19, è intervenuto nuovamente in materia di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, dopo che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 (vedi nostra news dell’8 agosto 2014) aveva stabilito i criteri per la concessione o la proroga di tali ammortizzatori sociali.
In particolare il Ministero del lavoro, dopo aver illustrato le finalità generali della norma, ha fornito precisazioni circa:
– il ruolo attribuito agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, che hanno il compito di individuare le priorità di intervento per quanto riguarda la concessione di trattamenti di CIG e mobilità in deroga;
– quali sono le motivazioni per la concessione e cioè: situazioni aziendali transitorie non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali temporanee di mercato; crisi aziendali; interventi di riorganizzazione e ristrutturazione. Non può essere concesso il ricorso alla CIG in deroga in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di una sua parte;
– la durata massima di concessione della CIG in deroga per il biennio 2014-2015 (11 mesi nell’arco del 2014, 5 mesi nell’arco del 2015);
– quali sono i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 e cioè: i lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati, che abbiano almeno 8 mesi (anziché 12 mesi) di anzianità lavorativa presso l’impresa, calcolati alla data d’inizio dell’intervento;
– le modalità per la richiesta di concessione del trattamento di CIG in deroga;
– modalità, beneficiari e durata dei trattamenti di mobilità in deroga.
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