L’INPS, con circolare 11 luglio 2014 n. 90 (che fa seguito e riferimento ad altra sua circolare n. 119/2013), fornisce le modalità attuative delle norme, contenute nell’art. 4, co. da 1 a 7-ter della Legge 92/2012, sull’incentivo al pensionamento anticipato dei lavoratori dello spettacolo, ovvero degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals), norme che prevedono la possibilità, nei casi di eccedenza di personale nelle aziende che occupino piè di 15 dipendenti, di stipulare accordi sindacali al fine di incentivare la risoluzione consensuale dei lavoratori piè vicini alla pensione.
In particolare, la circolare precisa che:
– i lavoratori interessati sono soltanto coloro che possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato), nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro;
– compete all’ENPALS accertare la sussistenza dei requisiti contributivi;
– il datore di lavoro deve però accettare di pagare gli oneri previdenziali (contributi figurativi) e la retribuzione del dipendente per tutto il periodo di attesa alla pensione;
– contribuzione figurativa: il calcolo della contribuzione figurativa avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Nella circolare l’Istituto precisa che per l’anno 2014, l’aliquota contributiva e i massimali di riferimento sono i seguenti:
– per i lavoratori iscritti al 31 dicembre 1995: aliquota del 33% calcolata sull’imponibile di riferimento giornaliero fino al massimale di 729,90 euro, con applicazione del sistema di calcolo dei contributi per fasce di retribuzione giornaliera, senza applicazione della contribuzione di solidarietà;
– per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995: aliquota pari al 33% calcolata sull’imponibile di riferimento fino al massimale annuo di 100.123 euro, senza l’applicazione della contribuzione di solidarietà.
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