È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014 ed è entrato in vigore il successivo 21 marzo, il Decreto legge n. 34/2014, che, nell’ambito del progetto governativo di riforma del mercato del lavoro (c.d. “Jobs Act”), rappresenta un primo passo.
In particolare il provvedimento che, ricordiamo, è suscettibile di essere modificato in sede di conversione, interviene su:
a) Lavoro a tempo determinato:
– presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo: non è piè richiesta la presenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, di conseguenza, non è piè necessario che tali ragioni siano indicate nella lettera-contratto di assunzione;
– forma: viene confermata la necessità della forma scritta della lettera-contratto di assunzione. L’apposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da tale atto scritto. Da come la norma è stata scritta (“L’apposizione del termine di cui al comma 1 e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto“) emerge un fatto importante: il termine non necessariamente discende da un fatto di natura negoziale espresso, ma può essere rilevato anche, in via induttiva, dall’esame delle clausole contrattuali;
– durata massima: non può superare in nessun caso la durata di 36 (trentasei) mesi, proroghe comprese;
– proroghe: sono ammesse fino a un massimo di 8 volte, ma solo a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine;
– limiti numerici: i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non possono superare il 20% dell’organico complessivo (non è chiaro se quest’ultimo si riferisca ai lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato). La contrattazione collettiva può comunque modificare tale limite.
Non sono soggetti ad alcun limite quantitativo i contratti a tempo determinato stipulati:
b) Apprendistato:
– forma: è necessaria la forma scritta del contratto di apprendistato e dell’eventuale periodo di prova, mentre scompare l’obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale;
– stabilizzazione precedenti contratti di apprendistato: ai fini della legittimità dei contratti di apprendistato, è stata eliminata la condizione del rispetto delle percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti;
– retribuzione: da una prima interpretazione letterale del provvedimento (“una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo”), sembrerebbe che nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale le ore di formazione possano essere retribuite al 35% della retribuzione base;
– offerta formativa pubblica: non è piè obbligatoria l’offerta formativa pubblica nel contratto di apprendistato professionalizzante, ma è rimessa a discrezione del datore di lavoro.
c) DURC:
– si prevede che il DURC verrà ulteriormente semplificato mediante apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 60 giorni (cioè entro il 20 maggio 2014).
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