L’INPS, con circolare n. 32 del 13 marzo 2014, ha fornito una serie di chiarimenti ed indicazioni operative sulle agevolazioni per le assunzioni di lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro effettuate nel 2013 da datori di lavoro.
Chiarimenti ed indicazioni riguardano in particolare la durata e misura del beneficio, l’applicazione ai rapporti di apprendistato e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati alla fruizione del beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati.
Assunzione ordinaria di lavoratori licenziati
Si tratta delle assunzioni agevolate previste dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 per le quali è previsto un beneficio mensile di 190 euro:
– per 6 mesi in caso di rapporti a tempo determinato;
– per 12 mesi in caso di rapporti a tempo indeterminato.
Assunzione come apprendisti di lavoratori licenziati
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dalla circostanza se tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, l’INPS, d’intesa con il Ministero del lavoro, precisa che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dal sopra citato art. 7 ma è possibile riconoscere il beneficio previsto dai decreti. Il beneficio in questo caso spetta per 12 mesi.
Le domande dovranno essere presentate entro il 12 aprile 2014 per via telematica accedendo al modulo “LICE” disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole del sito internet dell’INPS .
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