Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare 13/03/2014 n. 5286 (prot. n. 37/0005286) ed in riferimento alla risposta a interpello n. 7 del 30 gennaio 2014 (con la quale era stata negata la legittimità di far rientrare tra la tipologia contrattuale prevista dall’articolo 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, l’attività di installazione o smontaggio del palco prima e dopo un concerto e/o spettacolo), ha precisato che il divieto di fare ricorso al lavoro intermittente (salvo che lo consenta il contratto collettivo o che si tratti di un soggetto in possesso dei requisiti anagrafici previsti), riguarda soltanto le specifiche attività degli operai addetti all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli.
È invece legittimo il contratto di lavoro intermittente per le attività “pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni ecc.” per l’identificazione delle quali occorre riferirsi alle categorie professionali contemplate agli artt. 43 e 46 del Regio Decreto n. 2657/1923 (“operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi” e/o “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”).
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