Il 20 febbraio 2014 la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto un accordo sulle linee-guida del contratto di apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 167/2011, per disciplinare in maniera omogenea e uniforme a livello nazionale le iniziative formative da realizzare a livello territoriale dalle Regioni.
In particolare sono state date indicazioni circa:
– Durata: tre le durate previste per i cicli dell’offerta formativa. La prima durata è di 120 ore e riguarda gli apprendisti privi di titoli di studio oppure in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado. La durata di 80 ore è per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale. Infine, la durata di 40 ore è per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. Le durate sopra indicate possono essere ridotte nel caso in cui gli apprendisti abbiano già completato in precedenti rapporti di apprendistato, uno o piè moduli formativi.
– Argomenti dei moduli formativi: adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere.
– Organizzazione aziendale: le aziende che intendono erogare direttamente la formazione debbono disporre di locali idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati all’attività lavorativa nonché di personale docente con adeguate capacità e competenze.
– Registrazione della formazione: il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione fatta e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. Le imprese che hanno sede in piè regioni possono adottare la disciplina della regione dove e localizzata la sede legale dell’impresa stessa.
In base all’accordo, le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire le linee guida, durante i quali un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Regioni dovrà definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza, individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa alle competenze di base ed infine definire ulteriori standard per l’erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze di base trasversali in azienda.
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