La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”) contiene alcune misure che riguardano la gestione del personale.
In particolare segnaliamo:
– DELOCALIZZAZIONE: il comma 60 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per salvaguardare il mercato del lavoro e la produzione locale, alle imprese che delocalizzano le attività produttive (intese in senso lato) in Paesi extra-UE, con una riduzione del personale pari al 50%, vengano revocati gli incentivi statali concessi, con obbligo di restituzione di quelli percepiti.
– DETRAZIONI D’IMPOSTA: La novità principale, contenuta nel comma 127 della legge di stabilità, prevede che la detrazione base sale di 40 euro, passando da 1.840 a 1.880 euro annui se il reddito complessivo non supera gli 8.000 euro.
– CONTRATTI A TERMINE: il comma 135 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla medesima data, all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse. Ne consegue che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato durante lo svolgimento di un contratto di lavoro a termine, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva dell’1,40% versata durante il rapporto a tempo determinato. In attesa di chiarimenti sul punto, deve invece ritenersi che il limite massimo rimanga fermo in 6 mensilità del contributo aggiuntivo qualora la riassunzione a tempo indeterminato avvenga dopo la scadenza del contratto a termine.
– SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: il comma 136 dispone che all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 (che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’aliquota contributiva a carico delle agenzie di somministrazione di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fosse ridotta dal 4 al 2,6 per cento) è abrogato. L’aliquota suddetta resta pertanto fissata nella misura del 4 per cento.
– LAVORATORI FRONTALIERI: il comma 175 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
– ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA: il comma 491 dispone che l’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata Inps da parte dei soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza dal 1° gennaio 2014 è pari al 22%, salendo al 23,5% dal 1° gennaio 2015, Il comma 744 dispone poi che, per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27%.
– CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ SUI REDDITI OLTRE 300.000 EURO: il comma 590 conferma precedenti disposizioni di legge circa l’applicazione di un contributo di solidarietà pari al 3 per cento sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro annui.
Riportiamo qui di seguito i riferimenti normativi citati
Comma 60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
Comma 127. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 è abrogato.
Comma 135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.
Comma 136. All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.
Comma 175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
Comma 491. All’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l’anno 2014, al 23,5 per cento per l’anno 2015».
Comma 590. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
Comma 744. Per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2014.