Sgravi contributivie tassazione agevolata per contrattazione di 2° livello
L’Inps, con messaggio n. 14855 del 20 settembre 2013, fornisce aidatori di lavoro che beneficiano dello sgravio contributivo (previsto dalle leggi 92/2012 e 247/2007 e disciplinato per l’anno 2012 dal decreto interministeriale 27 dicembre 2012) ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative oltre quelli già indicati con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 (alla quale l’INPS rimanda per gli aspetti di carattere normativo) e con il messaggio n. 10127 del 21 giugno 2013 (che riguarda invece la procedura di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio).
Nel nuovo messaggio l’Istituto illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007, fornendo precisazioni circa i premi erogati per incrementi di produttività realizzati nel 2012:
– sull’entità dello sgravio (25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro e 9,19% per il lavoratore, calcolata sul limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore);
– sulla coesistenza di premi sia per contrattazione aziendale che territoriale;
– sui lavoratori iscritti all’INPS Gestione ex INPDAP o alla Gestione ex ENPALS o ad Enti pensionistici diversi, che possono beneficiare degli sgravi;
– sull’eventuale conguaglio dell’incentivo in oggetto.
Ricordiamo inoltre che per le erogazioni legate ad incrementi di produttività realizzati nel 2012, per il 2013:
– l’importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro lordi annui;
– per poter accedere a questa agevolazione, è necessario che il lavoratore non abbia dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40.000 euro;
– l’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale è pari al 10%;
Per far scattare il bonus fiscale, il premio dovrà essere legato:
– a precisi indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione, previsti dai contratti;
– a contratti collettivi che attivino almeno una misura in almeno tre diverse aree di intervento fra le quattro indicate:
a) orari di lavoro: applicando modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile.
b) ferie: distribuendole con flessibilità, attraverso una programmazione aziendale (anche non continuativa per quelle eccedenti le due settimane);
c) nuove tecnologie: adottando misure che rendano compatibile l’utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori.
d) mansioni: attivando interventi in materia di fungibilità/equivalenza delle mansioni e integrazione delle competenze.
– al deposito degli accordi, da parte dei datori di lavoro, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
In materia di premi di risultato e relativa applicazione di sgravi contributivi e tassazione agevolata, vedi anche nostre news del 5 luglio, 25 giugno, 21 maggio, 7 maggio, 4 aprile e 21 gennaio 2013.
Il messaggioInps è consultabile su: