In relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Inps, con circolare22.3.2013, n. 44 (che fa seguito alla precedente circolare 14.12.2012 n. 140), ha precisato che:
1) i datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genera in capo al lavoratore il diritto teorico alla nuova indennità (ASpI), a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
2) il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; quindi esso è dovuto nella misura fissata (‘ 483,80), a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
3) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a ‘ 403,16;
4) nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo aggiuntivo dell’1,40%, specificamente previsto per questo tipo di contratti. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo straordinario per assistenza ai portatori di handicap;
5) la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata;
6) il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni del lavoratore (salvo che queste siano state dovute a giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità), ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione;
Con riguardo ai periodi da considerare nell’anzianità aziendale, l’Inps, con messaggio27.6.2013, n. 10358, ha precisato quanto segue:
1) periodo di prova: ove il datore di lavoro receda dal rapporto e detta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI, il contributo è dovuto;
2) lavoro intermittente: per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale;
3) non si computano nell’anzianità aziendale i periodi di aspettativa non retribuita né quelli fruiti a titolo di congedo straordinario ex art. 42, co 5, D.Lgs. n. 151/2001;
4) nel caso di cessione d’azienda, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del versamento del contributo, va considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente;
5) nel caso di interruzioni di rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali fino al 31.12.2015, il contributo ASpI non deve essere versato se è già dovuto il contributo per la mobilità.
Le circolari ed il messaggio INPS citati sono consultabili rispettivamente su:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm,http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2044%20del%2022-03-2013.htm e