L’ INPS, con circolare n. 111 del 24 luglio 2013, fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che hanno diritto allo sconto contributivo previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012 articolo 4, commi 8-11) per le assunzioni agevolate di lavoratori over 50 e donne.
Nella circolare vengono delineati i limiti di cumulo dell’incentivo, le condizioni di compatibilità con il mercato interno, il coordinamento con altri incentivi e le condizioni di spettanza dell’agevolazione fiscale, tra cui quelle di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e quelle derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012.
L’incentivo consiste in una riduzione del 50% sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro nel caso di assunzioni di lavoratori rientranti nelle seguenti tipologie:
– uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;
– donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prove di impiego da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.
Per accedere all’incentivo è necessario inviare all’INPS l’apposita comunicazione utilizzando il modulo di istanza online ’92-2012′, chea breve verrà messo a disposizione nel Cassetto previdenziale Aziende sul sito dell’Istituto.
Tale comunicazione va presentata prima dell’invio della denuncia contributiva nella quale viene indicata la contribuzione agevolata. I sistemi informativi confermeranno l’esito positivo, o notificheranno quello negativo, entro il giorno successivo all’inoltro, successivamente L’INPS effettuerà, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli.
Le istruzioni contabili verranno fornite con un messaggio successivo.
L’agevolazione spetta ai datori lavoro in caso di assunzione, anche a tempo parziale, mediante contratti a tempo indeterminato o determinato e in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati.
Non rientra invece nell’incentivo la stipula di contratti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
In base al tipo di contratto di lavoro stipulato si avrà diritto all’incentivo per un diverso periodo di tempo: per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni 18 mesi; a tempo determinato fino a 12 mesi.
Nell’incentivo rientrano anche le proroghe dei rapporti di lavoro se effettuate in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, in questo caso l’agevolazione spetta fino al limite complessivo di dodici mesi.
La circolare è consultabile su: