Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. ‘Decreto Lavoro’), all’ art. 7 comma 4, stabilisce l’esclusione della procedura obbligatoria di conciliazione, prevista dalla legge n. 92/2012 per i licenziamenti per giustificato motivo, in caso dilicenziamento derivante da cambio di appalto, quando al licenziamento segua l’assunzione presso un altro datore di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro. In tal caso, quindi, nell’ambito delle procedure sindacali di cambio d’appalto, il lavoratore dell’azienda di provenienza verrà licenziato dalla stessa senza la procedura di conciliazione e passerà alle dipendenze della subentrante.
Nel caso in cui invece l’azienda subentrante non sia in grado di assorbire, in tutto o in parte, i lavoratori dell’azienda cedente, per questi lavoratori dovrà essere attivata la procedura di conciliazione della Legge 92/2012 quando il loro numero è fino a 4 unità. Nel caso in cui i lavoratori non ricollocati siano 5 o piè, sarà necessario attivare la procedura di mobilità di cui alla Legge 223/1991.