E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 che contiene una serie di misure urgenti in materia di occupazione, contratti a tempo determinato, lavoro intermittente, dimissioni e responsabilità solidale.
In particolare, il provvedimento disciplina:
– incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato (art. 1): sono previsti incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 29 giugno 2013 e fino al 30 giugno 2015, di giovani fino a 29 anni di età purchè rientrino in una delle seguenti condizioni:
– siano privi di impiego da almeno sei mesi;
– siano privi di diploma di scuola media superiore;
– vivano soli (cioè, si presume, non con i genitori o con un coniuge) con una o piè persone a carico
Inoltre, le assunzioni debbono essere ad incremento netto dell’organico.
– apprendistato (art. 2): l’adozione di linee-guida a valore nazionale, entro il 30 settembre 2013, in materia di piani formativi e adempimenti amministrativi;
– occupazione giovanile nel Mezzogiorno (art. 3): misure straordinarie, favorendo l’autoimprenditorialità e i tirocini formativi;
– contratto a tempo determinato (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 368/2001, con:
– la possibilità per la contrattazione collettiva anche aziendale di ampliare la possibilità di instaurazione di contratti a tempo determinato ‘acausali’;
– la possibilità di proroga anche per i contratti a tempo determinato ‘acausali’;
– la sparizione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente dell’eventuale continuazione oltre il termine inizialmente fissato;
– la riduzione dei termini di intervallo (da 60 a 10 giorni e da 90 a 20 giorni, rispettivamente nel caso di scadenza di un contratto fino a -od oltre i- 6 mesi) tra un contratto a termine e quello successivo;
– esclusione dei contratti a termine instaurati con lavoratori in mobilità dalla disciplina generale del D.Lgs. 368/2001
– contratto di lavoro intermittente (art. 7): vengono apportate modifiche al D.Lgs 276/2003, con la previsione:
– di un limite massimo di utilizzo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (l’anno solare è un periodo di 365 giorni calcolato a partire dalla data di inizio di un evento ‘nel nostro caso, di un rapporto di lavoro-), superato il quale il contratto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato;
– di non applicabilità di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunicato alla DTL la durata, ma abbia regolarmente pagato i contributi;
– assunzione di disoccupati che fruiscono ASpI: (art. 7): sono previsti benefici economici per chi assume lavoratori disoccupati che fruiscano di ASpI (l’assicurazione che ha sostituito l’indennità di disoccupazione)
– dimissioni (art. 7): sono estese le procedure previste per le dimissioni dei lavoratori subordinati anche ai lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed agli associati in partecipazione;
– responsabilità solidale negli appalti (art.9): estensione della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore anche per i compensi e contributi dei lavoratori autonomi.
Il testo integrale del decreto legge 76/2013 è consultabile su: