L’art. 50 del D.L. 69/2013 (c.d. ‘Decreto del Fare’), modificando il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. 223/2006, ha abolito l’obbligo di responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore (e tra appaltatore e subappaltatore) per quel che concerne il mancato versamento all’Erario dell’IVA da parte di appaltatore e subappaltatore.
Restano peraltro invariate le norme concernenti:
– la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali da lavoro dipendente;
– la possibilità di evitare tale responsabilità solidale mediante l’acquisizione da parte dell’appaltante (o dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore) della documentazione, prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi può avvenire anche mediante autocertificazione con la quale il prestatore del servizio dichiara di aver regolarmente effettuato le ritenute di lavoro dipendente.