Il 24 gennaio scorso Governo e Regioni e Provincie autonome hanno raggiunto un accordo sulle linee guida in materia di tirocini formativi.
L’accordo, contiene una premessa particolarmente rilevante che fissa due principi fondamentali:
a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
Le linee guida sono contenute nell’allegato all’accordoe forniscono indicazioni su vari aspetti del tirocinio, in particolare su:
– definizione di tre diverse fattispecie (tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ed altre categorie svantaggiate);
– durata (da un massimo di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, ai 12 per quelli di inserimento/reiserimento, fino ai 24 mesi per quelli riferiti alle categorie svantaggiate)
– identificazione degli enti pubblici competenti a legiferare e dei soggetti promotori
– identificazione dei soggetti ospitanti (con la precisazione che i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso)
– modalità di attivazione (con l’indicazione dei dati identificativi di tutte le parti interessate, gli elementi descrittivi e le specifiche del tirocinio, l’indicazione dei reciproci diritti e doveri)
– modalità di attuazione ed i compiti e le responsabilità del tutor
– indennità di partecipazione (non inferiore a 300 euro mensili, considerati reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)
– garanzie assicurative e gli obblighi di comunicazione ai competenti Enti pubblici
– attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
– sistemi di monitoraggio e le misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria sulle diverse tipologie di tirocinio.
Il documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A21A90C2-80A4-4511-8248-E3D8656EF2B9/0/Accordo_tirocini_24012013.pdf