Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello 5 febbraio 2013 n. 6, ha precisato che, in base all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001, che equipara le conseguenze delle dimissioni della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) a quelle del licenziamento se avvenute nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (cioè dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino), la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto alla percezione di tutte indennità disposte dalla legge nell’ipotesi di licenziamento anche nel caso in cui abbiano presentato la richiesta di dimissioni, ma solo entro il compimento di un anno di età del figlio, in quanto le modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 all’art. 55, comma (che hanno esteso da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre) sono volti soltanto a rafforzare la procedura volta ad accertare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.
La risposta ad interpello è consultabile su:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BC0A50F8-6675-4A21-9BC6-7C94DFF618D3/0/62013.pdf