L’INPS, con circolare 28 gennaio 2013 n. 13 fornisce un riepilogo delle principali misure in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro, anche in base alle modifiche apportate dalla Legge n. 92/2012 ed alla conclusione del processo di armonizzazione in materia contributiva previsto dalle Leggi n. 335/1995 e n. 30/1997.
La circolare affronta molteplici argomenti, tra i quali segnaliamo:
– Armonizzazione dell’aliquota IVS: a decorrere dal mese di gennaio 2013 i datori di lavoro interessati sono tenuti ad aumentare l’aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32,00%, aliquota alla quale debbono essere aggiunti, per i datori di lavoro tenuti al versamento, lo 0,70% ex GESCAL (gestione case per lavoratori) e, per i lavoratori, lo 0,30% (ex art. 1 comma 769 Legge n. 296/2006). L’armonizzazione riguarda in particolare il personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l’esenzione del contributo CUAF (assegni familiari), i dirigenti industriali, assunti dal 1° gennaio 2003 e iscritti al FPLD, i piloti dei porti, i settori esclusi dal contributo per l’indennità economica di maternità (per i quali c’è l’incremento dello 0,29%) e quelli esclusi dal contributo per l’indennità economica di maternità e dall’ex contributo per TBC (per i quali l’incremento è dello 0,43%)
– Contributi CIGS e mobilità: in base all’art. 3, comma 1 della Legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono stati estesi i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica); per le agenzie di viaggi e turismo con piè di 50 dipendenti; per le imprese di vigilanza che occupano piè di 15 dipendenti; per le imprese e agenzie portuali. I datori di lavoro di tali imprese sono tenuti quindi al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ex art. 9 Legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella a carico del lavoratore, ex art. 16, comma 12, Legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga “gennaio 2013”.
– Sgravi contributivi sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello: continueranno a trovare applicazione nel 2013, in considerazione del fatto che la Legge n. 92/2012 ha introdotto a regime la disposizione;
– Riduzione contributi sociali: a decorrere dal 1° gennaio 2008 era stato previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS. Per l’anno 2013 la percentuale è pari allo 0,27%;
Tra le altre novità affrontate dall’INPS nella citata circolare segnaliamo:
– Iscrizione alle liste di mobilità: non è stata prorogata, per l’anno 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità;
– Incentivi in materia di occupazione: sia quelli per il reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni (ex art. 2, commi 134, 135 e 151, Legge 191/2009), sia quelli per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga non risultano essere stati prorogati per il 2013;
– Utilizzo in progetti di formazione o riqualificazione: la possibilità di utilizzo, per l’impresa di appartenenza, dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro non risulta essere stata prorogata per il 2013;
– Contratti di solidarietà: è stata prorogata, per l’anno 2013, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex art. 1 del DL n. 726/1984 edè stata disposta la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria;
– CIGS per cessazione di attività: è stata confermata la proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione dell’attività ai sensi del comma 1, articolo 1, DL n. 249/2004;
– Coefficiente di rivalutazione del TFR: a dicembre 2012 è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 3,302885%, arrotondato alle sole due cifre decimali (3,30%);
– Misure di natura contributiva per i settori dell’agricoltura, della pesca e della navigazione aerea.
La circolare è consultabile su: