02 Gennaio 2013

Partite IVA – Criteri di verifica della loro genuinità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo circa le modalità di verifica delle c.d. ‘partite IVA’.

Le precisazioni espresse dal Ministero riguardano:

a) le condizioni di legittimità del tipo di rapporto: la durata della collaborazione, laddove espressa ad anni, senza alcuna specificazione, va riferita all’anno civile (1° gennaio-31 dicembre); se espressa a mesi, questi vanno intesi in giorni standard (trenta per mese); il corrispettivo va calcolato facendo riferimento soltanto a quello derivante da prestazioni autonome; la postazione fissa di lavoro non deve necessariamente essere di uso esclusivo.

b) le conseguenze dell’illegittimità di questo tipo di rapporto: la presunzione che, in caso di mancato rispetto di almeno due delle tre condizioni di legittimità, vede il rapporto considerato come collaborazione coordinata e continuativa, va intesa nel senso che la collaborazione è “a progetto”, per cui, in assenza del progetto stesso, il rapporto deve presumersi sia invece di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sarà onere del committente, in caso di contenzioso, dimostrare la genuinità del rapporto “a partita IVA”.

c) deroghe alla presunzione di rapporto di collaborazione a progetto: l’art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003 prevede che la presunzione non opera nel caso di rapporti di lavoro in cui la prestazione lavorativa sia:

– connotata da competenze teoriche di grado elevato. Queste vengono identificate nel possesso di titoli di studio almeno di 2° grado (scuola media superiore), di qualifiche conseguite dopo un rapporto di apprendistato od attribuite da un datore di lavoro dopo almeno 10 anni di svolgimento di mansioni attinenti la qualifica stessa, nonché nello svolgimento per almeno 10 anni di attività di lavoro autonomo in attività concernenti l’incarico. Certificati, diplomi e titoli debbono in ogni caso essere pertinenti l’attività svolta dal collaboratore.

– svolta nell’esercizio di attività per le quali è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero a registri, albi ed elenchi professionali. La tassativa elencazione di tali ordini ed elenchi è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro 20 dicembre 2012.

d) periodo transitorio: le nuove norme trovano applicazione solo per le “partite IVA” instaurati successivamente alla data del 18 luglio 2012. Per le prestazioni in essere prima di tale data, troveranno invece applicazione a partire dal 17 luglio 2013.

La circolare ed il decreto ministeriali sono consultabili su:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121228_Circolare_32.htm

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