Con le circolari 140 e 142, rispettivamente del 14 e 18 dicembre 2012, l’INPS, in vista dell’entrata in vigore da gennaio 2013 dell’ASpI, la nuova assicurazione per l’impiego che sostituisce dal 1° gennaio 2013 i sussidi di disoccupazione, illustra gli aspetti legati alla sua applicazione e contribuzione, fornendo istruzioni per le imprese. Resta invece fino al 2017 l’indennità di mobilità.
Ambito di applicazione: l’ASpI si applica ai seguenti soggetti (art. 2, co. 2 Legge 92/2012):
– Lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato
– Apprendisti
– Soci lavoratori di cooperativa con contratto da subordinati;
– Soci lavoratori delle cooperative;
– Dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche
– Lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico.
Sono invece esclusi:
– Dipendenti a tempo indeterminato delle P.A. (istituti e scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, Istituti autonomi case popolari, Cameredicommercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale);
– Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
– Religiosi, anche se prestano attività di culto alle dipendenze di privati;
– Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Contribuzione: Ci sono tre tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI:
– contributo ordinario (art.2, co. 25-27 e co 36): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagheranno un contributo complessivo dell’1,61% (contributo ordinario dell’1,31% dell’imponibile, cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78 per i fondi interprofessionali), anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa;
– contributo addizionale per contratti a termine (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio 2013, è previsto un contributo addizionale dell’1,40% dell’imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno un totale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data. Il contributo addizionale è escluso (comma 29 art.2) per i lavoratori assunti con contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il comma 30 dell’articolo 2 della riforma prevede che quando il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato, possa recuperare il contributo addizionale dell’1,40% già versatofino a un massimo di sei mensilità;
– contributo addizionale in caso di licenziamento (art.2, commi 31’35): è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione. Da tale contributo sono esclusi i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91, nonché, masolo per il periodo 2013-2015, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Sui criteri di determinazione del contributo e modalità di versamento l’Inps annuncia successive indicazioni.
La circolare 140/2012 indica anche in dettaglio i casi in cui sono possibili riduzioni sia in riferimento a taluni settori merceologici od imprese (artigianato, commercio e pubblici esercizi, imprese radiotelevisive e spettacolo, agricoltura, partiti politici ed associazioni sindacali), sia in riferimento al alcune categorie di lavoratori (soci delle cooperative, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato).
La circolare 142/2012 fornisce invece una panoramica complessiva delle novità introdotte dall’articolo 2 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 in tema di indennità di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI). Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire, con gradualità ed a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:
– disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
– disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
– disoccupazione speciale edile;
– indennità di mobilità.
In particolare, la circolare tratta al punto 1 il quadro normativo di riferimento, ai successivi punti 2 e 3 la disciplina delle due nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (e cioè destinatari, requisiti, contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto, base di calcolo e misura, durata e decorrenza della prestazione, modalità di presentazione della domanda, conseguenze derivanti da nuova attività lavorativa (subordinata, autonoma, accessoria) in corso di prestazione, decadenza e sospensione dell’indennità, anticipazione dell’indennità e trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013) ed infine, nei successivi punti da 4 a 9 gli aspetti legati alla definizione del trattamento da porre in pagamento, alla revoca giudiziale delle prestazioni, alle prestazioni accessorie, ai ricorsi, al regime fiscale ed infine agli istituti che restano in vigore.
Le circolari sono consultabili rispettivamente su:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.pdf
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.pdf