Il Governo, al fine di evitare all’Italia l’applicazione di sanzioni in sede europea, ha emanato il Decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288) che, all’art. 3, introduce alcune novità in materia di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. In particolare:
– viene delegata alla contrattazione collettiva la possibilità di disciplinare le modalità di fruizione su baseoraria del congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001;
– viene precisato che il lavoratore che intende usufruire del congedo è tenuto non solo a comunicarlo con un periodo dipreavviso non inferiore a quindici giorni, ma anche ad indicare esattamente le date di inizio e fine del periodo di congedo;
– soltanto peril personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco, la contrattazione collettiva potrà prevedere specifiche e diversemodalitàdi fruizioneedi differimento del congedo in funzione dellepeculiari esigenzedi funzionalità connesseall’espletamentodei relativi servizi istituzionali.
Le nuove norme sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi da martedì 11 dicembre 2012.
Il provvedimento è consultabile su: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-12-11;216!vig=