Con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla c.d. Riforma Formero (legge n. 92/2012) in materia di collaborazioni a progetto.
La circolare da un lato indica in particolare i requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., cioè il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale e dall’altro riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di ‘compiti meramente esecutivi o ripetitivi’, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Tra questi sono compresi:
– addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici;
– addetti alle agenzia ippiche;
– addetti alle pulizie;
– autisti e autotrasportatori;
– baristi e camerieri;
– commessi e addetti alle vendite;
– custodi e portieri;
– estetiste e parrucchieri;
– istruttori di autoscuola;
– letturisti di contatori;
– manutentori;
– magazzinieri;
– addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
– addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
– muratori;
– prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi in bound.
La circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/182249CE-5BDC-439F-9B87-6A3C0254A599/0/20121211_Circ_29.pdf