04 Dicembre 2012

Pensione anticipata per lavoratrici

Rammentiamo che l’art. 24, comma 14 del Decreto legge 201/2011 (che qui di seguito riportiamo: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011), ha confermato la possibilità per le lavoratrici di usufruire della pensione anticipata (nuova denominazione della pensione di anzianità) fino a tutto 31 dicembre 2015, a queste condizioni:

– che abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni;

– che abbiano un’età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome)

– che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Si veda anche la Circolare INPS n. 35/2012, consultabile su:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.htm&iIDDalPortale=7661

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