Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. 37/18273 del 12 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.
Rammentiamo in estrema sintesi che la Legge Fornero (Legge 92/2012) stabilisce come:
a) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
– i datori di lavoro con piè di quindici dipendenti abbiano l’obbligo di comunicare preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), l’intenzione di intimare al dipendente o ai dipendenti il recesso dal rapporto di lavoro;
– che a tale comunicazione segue obbligatoriamente un tentativo di conciliazione (che si conclude entro 20 giorni dalla data di convocazione delle parti ad opera della DTL);
– che il datore di lavoro può comunicare il licenziamento solo nel caso in cui il tentativo di conciliazione si chiuda in assenza di accordo tra le parti (o con accordo che preveda il licenziamento stesso).
b) in caso di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’efficacia di entrambe è sospesa sino alla convalida effettuata presso la DTL (o, in alternativa, tramite sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta dal lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro).
La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce il momento a partire dal quale decorre l’obbligo di comunicare entro i cinque giorni successivi, al Centro per l’Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro, e cioè:
– dalla data di effettiva risoluzione del rapporto, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (effettuato al termine della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966);
– dal giorno in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (ad esempio, se la lettera di dimissioni viene presentata il 1° novembre e precisa che l’ultimo giorno lavorativo sarà il 30 novembre, i termini decorrerano dal 1° dicembre). In tali ipotesi, la circolare precisa altresì che il termine di 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l’invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell’esempio precedente, dal 1° dicembre) ;
– in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne la revoca (circa quest’ultimo adempimento, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro fornirà le modalità operative).
Ricordiamo infine che, in caso di omissione dell’obbligo di comunicazione, è prevista a carico del datore di lavoro l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro.
La Circolare è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2D0684B-2E9C-4A30-9726-F62C6DC75E56/0/20121012_LC.pdf